Disoccupazione, mi spetta se ho lavorato all’estero?
Ho lavorato in Italia e, per un anno, all’estero: ho diritto alla disoccupazione per i lavoratori rimpatriati o alla Naspi?
I periodi lavorati all’estero, oltre a essere eventualmente utili per percepire nello Stato in cui si è prestata l’attività un’indennità di disoccupazione, sono utili anche per percepire l’indennità di disoccupazione Naspi in Italia, se il Paese in questione appartiene all’Unione Europea o è convenzionato con l’Italia (naturalmente, l’interessato non può avere entrambi i trattamenti). Inoltre, i periodi lavorati all’estero sono utili per ricevere un’ulteriore prestazione a sostegno del reddito in Italia, erogata dall’Inps, la cosiddetta indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati: si tratta di una prestazione economica il cui importo è calcolato non in base agli stipendi percepiti nell’altro Stato, ma sulla base di retribuzioni convenzionali, stabilite con decreti ministeriali annuali.
Disoccupazione rimpatriati: beneficiari
La disoccupazione per rimpatriati spetta, nel dettaglio, ai cittadini italiani che abbiano lavorato sia in Stati dell’Unione Europea o convenzionati con l’Italia, sia in Stati non convenzionati, qualora siano rimasti disoccupati in seguito al licenziamento o alla cessazione di un contratto di lavoro stagionale svolto all’estero. Il datore di lavoro può essere straniero o italiano: in quest’ultimo caso, deve però risultare operante o residente all’estero.
Disoccupazione rimpatriati: requisiti
Per aver diritto alla disoccupazione rimpatriati, il cittadino italiano deve possedere i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di licenziamento che di contratto di lavoro stagionale non rinnovato;
- aver reso la Did, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
- qualora abbia già percepito, in passato, un altro trattamento di disoccupazione per rimpatriati, il periodo di lavoro subordinato svolto deve essere superiore a 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero.
Disoccupazione rimpatriati: come presentare la domanda
La domanda di disoccupazione non ha termini di presentazione come avviene per l’indennità di disoccupazione ordinaria (ora Naspi, per la cui domanda ci sono 68 giorni di tempo dalla data di cessazione del rapporto).
La richiesta può essere inoltrata tramite il sito dell’Inps, qualora si disponga del codice pin dispositivo o dell’identità digitale spid di secondo livello, oppure tramite contact center, chiamando il numero 803.164, o, ancora, tramite patronati o altri intermediari.
Alla domanda, per rimpatri da uno Stato estero dell’UE o da Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), deve essere allegato il documento portatile U1: si tratta, in pratica, di un documento che attesta i periodi di contribuzione, la data e il motivo della cessazione, l’inquadramento del lavoratore, e tutti i dati utili a provare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, cedolini paga…)
Se non si dispone del documento portatile U1, è la sede Inps territorialmente competente a dover richiedere i dati all’Istituzione estera competente.
Se lo Stato estero da cui si viene rimpatriati non è convenzionato, deve essere allegata alla domanda un’apposita dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro o dall’autorità consolare, che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Disoccupazione rimpatriati: durata
L’indennità di disoccupazione decorre:
- dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio;
- dal giorno della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, se resa dall’8° al 30° giorno dal rientro in Italia.
La durata massima dell’indennità di disoccupazione rimpatriati è pari a 180 giorni.
Disoccupazione rimpatriati: ammontare
L’importo dell’assegno è determinato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento.
In particolare, è un decreto ministeriale, emanato ogni anno, a stabilire particolari fasce di retribuzione: la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente; per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori di questi casi i valori in questione non sono frazionabili.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Le retribuzioni così ricavate costituiscono la base di riferimento non solo per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, ma anche delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni economiche di malattia e maternità.
Sulla prestazione spettano, se dovuti, gli assegni familiari.
Disoccupazione rimpatriati: pagamento
L’assegno di disoccupazione per i rimpatriati è erogato direttamente dall’Inps, con accredito diretto sul proprio conto corrente, oppure mediante bonifico domiciliato presso uno sportello delle Poste.
Periodi lavorati all’estero e Naspi
I periodi lavorati all’estero, come anticipato, valgono anche ai fini della Naspi. Una nota circolare Inps [2], difatti, precisa che, all’interno delle settimane di contribuzione da computare negli ultimi 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (il requisito minimo è di 13 settimane), necessarie per ottenere il trattamento, valgono:
- tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali;
- le settimane coperte da contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- le settimane coperte da contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, o congedo parentale regolarmente indennizzato e intervenuto in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Non sono invece considerati utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.